REGGIO EMILIA – La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena ha annullato integralmente un avviso di accertamento fiscale relativo a Ires, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2019, accogliendo l’impostazione difensiva sostenuta dallo Studio Busani Global Consulting di Reggio Emilia. La vicenda riguardava una società operante nel settore edile, alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di costi iscritti tra le “lavorazioni esterne”, riferiti a prestazioni rese da fornitori terzisti in subappalto.
Secondo l’Ufficio, la documentazione prodotta nella fase amministrativa non consentiva di ricostruire in modo sufficiente il collegamento tra le fatture, le prestazioni eseguite, i cantieri interessati e l’attività aziendale. Da qui il recupero a tassazione dei costi, con conseguenti effetti ai fini Ires, Irap e Iva, oltre a sanzioni e interessi.
Il punto centrale del giudizio, tuttavia, non riguardava soltanto l’inerenza dei costi contestati. Il tema decisivo era la possibilità per il contribuente di utilizzare in sede contenziosa documenti non integralmente prodotti nella precedente fase amministrativa.
La difesa dello Studio Busani ha sostenuto che tale preclusione non possa operare come automatismo formale, ma debba essere valutata alla luce delle concrete circostanze del caso. In particolare, secondo la linea accolta dalla Corte di Giustizia Tributaria, l’inutilizzabilità dei documenti richiede presupposti rigorosi — invito specifico, avvertimento espresso, termine congruo — e non può prescindere dalla verifica di un comportamento consapevolmente sottrattivo del contribuente, diretto a eludere il controllo dell’Amministrazione finanziaria.
“La sentenza conferma un principio importante: nel contenzioso tributario la forma ha certamente un valore, ma non può cancellare la sostanza quando i fatti sono documentati, ricostruibili e coerenti – commenta Alessandro Busani – Il lavoro decisivo è stato rimettere ordine nei fatti: collegare contratti, fatture, pagamenti e registrazioni contabili, rendendo leggibile la realtà economica dell’impresa. Non basta avere ragione: occorre poterla dimostrare”.
Secondo la Corte, la documentazione prodotta ha consentito di ricostruire l’effettività delle prestazioni rese dai terzisti e l’inerenza dei costi rispetto all’attività aziendale. L’avviso di accertamento è stato quindi annullato integralmente.








