REGGIO EMILIA – Nei giorni scorsi il giudice dell’udienza preliminare ha rinviato a giudizio gran parte degli indagati nell’ambito dell’inchiesta su sei bandi di gara del Comune di Reggio, che la Procura ritiene viziati da irregolarità. Tra le 20 persone rinviate a giudizio, 5 sono dirigenti o ex dirigenti comunali. Gli importi economici delle gare finite sotto la lente della Procura sono modesti, con una eccezione.
Delle sei gare del Comune di Reggio finite nel mirino della Procura, la più rilevante è quella per la gestione della sosta a pagamento, il trasporto scolastico, il controllo della Ztl e il servizio di bike sharing. Una gara indetta nel 2016, per una durata di 8 anni, vinta da Tea, il consorzio reggiano controllato da Til, società posseduta a sua volta da Act. Tecnicamente non si tratta di un appalto, ma di una concessione: il vincitore della gara, oltre a organizzare e gestire i diversi servizi, versa al Comune di Reggio un canone di 650mila euro all’anno. Secondo la Procura, tuttavia, la gara sarebbe stata confezionata su misura per Tea. Perché? “Per favorire chi era sotto la stessa bandiera”, spiegò il pubblico ministero Valentina Salvi nel dicembre scorso chiedendo il rinvio a giudizio delle 5 persone indagate a vario titolo per questa vicenda.
Le argomentazioni dell’accusa sono essenzialmente tre e sono ripercorse in una “Integrazione alla due diligence tecnica amministrativa” depositata dai consulenti della Procura e datata 10 febbraio 2021. Primo: il bando sarebbe stato pubblicato in agosto per ostacolare la partecipazione. Secondo: alle aziende interessate veniva lasciato solo un mese o poco più per presentare la domanda. Un termine legittimo, scrivono i consulenti della Procura, ma “I tempi concessi ai partecipanti avrebbero dovuto essere più adeguati e proporzionati ad un simile affidamento”.
Il cuore della tesi dell’accusa è però un altro: l’accorpamento di servizi diversi, messi a gara insieme, e l’adozione di criteri restrittivi in termini di capacità economiche, finanziarie e tecniche erano funzionali ad escludere operatori non ben strutturati: “Non si può affermare che i requisiti di partecipazione siano manifestamente illogici o irragionevoli – si legge nella consulenza della Procura – ma se l’oggetto dell’affidamento è anormalmente ampio, ne consegue che anche i requisiti richiesti, benché proporzionati, siano eccessivamente vasti e svariati”.
Sono tesi che le difese contestano alla radice. In un prossimo servizio vedremo sulla base di quali argomentazioni.
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