REGGIO EMILIA – Viaggiava a 98 chilometri all’ora su una strada in cui il limite è dei 50, e quindi procedeva ad una velocità doppia rispetto al consentito, ma si è visto annullare la multa prima dal giudice di pace di Reggio, poi nel 2019 dal tribunale reggiano e, in maniera definitiva, dalla Cassazione, che ha rigettato il ricorso proposto dall’Unione comuni pianura reggiana.
Ovviamente in nessuno dei tre gradi di giudizio sono state espresse considerazioni dal punto di vista dei comportamenti rispetto alla sicurezza stradale, per sé e per gli altri. Quello che è stato stabilito è che il dispositivo che aveva rilevato la velocità dell’automobilista non era stato preventivamente segnalato, e quindi la multa che ne era conseguita è da annullare.
E’ destinato a far discutere un pronunciamento della Cassazione di giugno ma depositato pochi giorni fa: un precedente importante anche se non il primo in questo senso. La Suprema corte in pratica, contrariamente a quando disposto in un decreto del 2007, stabilisce che anche le strumentazioni in movimento debbano essere segnalate prima.
L’automobilista reggiano era infatti stato pizzicato dallo Scout Speed, rilevatore di velocità posto all’interno di un’auto della polizia la cui segnalazione preventiva non era obbligatoria. Ma la seconda sezione civile della Cassazione ha stabilito che “sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda che gli strumenti di rilevazione siano fissi o in movimento, perché la segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida” e che quanto stabilisce il codice della strada prevale sul decreto.
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